Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sotto il profilo della ricorribilità soggettiva, fermo restando il principio dell'interesse a ricorre e le disposizioni generali sulle impugnazioni, l'imputato può ricorrere per cassazione https://stephenfynan.blogdon.net/ricorso-per-cassazione-fundamentos-explicación-45935771